Regolamento
  • Art.1: Istituzione e Scopo
    Le Sezioni Liguri, Piemontesi e Valdostane del Club Alpino Italiano, ivi compresi il Gruppo Occidentale del C.A.A.I., il Comitato piemontese e quello valdostano dell'A.G.A.I. considerati a tutti gli effetti Sezioni costituiscono sin dal 1949 il CONVEGNO INTERREGIONALE LIGURE- PIEMONTESE-VALDOSTANO.
    Il Convegno ha lo scopo di perseguire, in sede locale, le finalità istituzionali del Club Alpino Italiano, nel rispetto delle varie carettaristiche ambientali e sociali, e in armonia con le diverse legislazioni regionali nei settori di competenza.
    Nell'espletamento delle sue funzioni, il Convegno si avvale delle Delegazioni regionali.
  • Art. 2: Organi del Convegno
    Sono organi del Convegno:
    a) l'Assemblea delle Sezioni,
    b) il Presidente,
    c) il Comitato di Coordinamento,
    d) il Collegio dei Revisori dei conti.

    ASSEMBLEA DELLE SEZIONI

    Art. 3: Costituzione
    Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, tutte le Sezioni del Convegno, nonchè un rappresentante del gruppo Occidentale C.A.A.I., ed uno del comitato A.G.A.I.; questi ultimi possono esprimere un solo voto ciascuno.
    Partecipano all'assemblea inoltre:
    - il Presidente generale del C.A.I.,
    - i componenti del Consiglio Centrale, dei collegi centrali dei Revisori dei conti e dei Probiviri espressi dal Convegno,
    - i componenti del Comitato di Coordinamento,
    - i componenti del Collegio dei Revisori dei conti del Convegno,
    - i componenti delle Delegazioni regionali,
    - i componenti degli O.T.P., nonchè degli O.T.C. soci di Sezioni del Convegno.
    Possono infine presenziare le persone invitate dalla Presidenza del Convegno e dalla sezione organizzatrice.
    L'assemblea deve essere indetta dal Comitato di Coordinamento, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, rispettivamente entro il 31 marzo ed il 30 novembre; in seduta straordinaria, può essere indetta quando lo ritenga necessario il Comitato di Coordinamento o ne faccia richiesta motivata attraverso le Sezioni un terzo dei Delegati dell'intero Convegno, ovvero un terzo delle Sezioni stesse.
    Le convocazioni, contenenti l'ordine del giorno, dovranno essere spedite almeno trenta giorni prima della data fissata.
    All'organizzazione di ciascuna Assemblea provvede una sezione del Convegno che ne abbia fatto richiesta e che sia stata designata dal Comitato di Coordinamento. In difetto di richieste, all'organizzazione provvederà il Comitato di Coordinamento.

    Art. 4: Compiti e poteri
    L'Assemblea delle Sezioni è l'organo sovrano a livello di Convegno, nel rispetto della normativa e delle competenze stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I., nonchè della autonomia delle Sezioni così come garantita dall'art. 12 dello Statuto.
    L'Assemblea, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Generale:

    a) elegge i componenti del Consiglio Centrale attribuiti al proprio raggruppamento di Sezioni,
    b) nomina i componenti del Comitato elettorale per l'Assemblea dei Delegati,
    c) propone all'Assemblea dei Delegati per l'elezione: il Presidente Generale, i VicePresidenti Generali, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri,
    d) elegge il Presidente del Convegno,
    e) elegge i componenti del Comitato di Coordinamento e del collegio dei Revisori dei Conti del Convegno,
    f) elegge i componenti degli Organi Tecnici Periferici di competenza del Convegno,
    g) propone al Consiglio Centrale, per la loro nomina, i componenti degli Organi Tecnici Centrali,
    h) approva e modifica il Regolamento del Convegno e approva i Regolamenti delle Delegazioni Regionali,
    i) propone al Consiglio Centrale argomenti da inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Delegati,
    l) approva i bilanci consuntivi e preventivi, approva e modifica i piani pluriennali di attività, predisposti dal Comitato di Coordinamento.
    Le candidature possono essere presentate soltanto dalle Sezioni di appartenenza, dal Comitato di Coordinamento e dagli O.T.P.; per questi ultimi limitatamente ai settori di competenza.

    Art. 5: Rappresentanze Sezionali - Consorziamento
    Le Sezioni del Convegno partecipano all'Assemblea con le rappresentanze stabilite dall'art. 17 c. 2 dello Statuto.
    Quando l'Assemblea è chiamata a deliberare sulle materie previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente,si applicano le limitazioni al diritto di voto stabilite dall'art. 28 c. 1 del Regolamento Generale, per le materie restanti le votazioni verranno effettuate non per Delegati ma per Sezioni (ogni Sezione un solo voto).
    Le Sezioni che vengono a trovarsi private del diritto di voto per le lettere a),b) e c), possono consorziarsi, ai fini dell'esercizio di tale diritto, fino a raggiungere il numero minimo di duecentocinquanta soci; il consorziamento potrà avvenire tra Sezioni dello stesso comprensorio, della stessa provincia, ma comunque della stessa regione.
    Le Sezioni interessate a uno stesso consorzio dovranno costituirlo mediante delibera dell'Assemblea dei soci adottata a maggioranza dei votanti; con la stessa delibera l'Assemblea dovrà designare il nominativo del Delegato che le rappresenterà, oppure dovrà dare mandato al Presidente della Sezione di scegliere il Delegato di concerto con i Presidenti delle altre Sezioni interessate.
    Nel contempo le Sezioni dovranno concordare norme regolamentari idonee a garantire un buon funzionamento del consorzio, avvalendosi anche della collaborazione delle Delegazioni Regionali , che avranno cura di favorire una uniformità di regolamentazione anche mediante elaborazione di alcune norme quadro.
    Entro il 31 marzo di ogni anno i Presidenti dovranno far pervenire alla Segreteria Generale e al Comitato di Coordinamento la comunicazione prevista dall'art. 28 c. 2 del Regolamento Generale o, nel caso di consorzi a durata ultra-annuale, la comunicazione del nominativo del Delegato.
    In mancanza di esplicita diversa previsione, i consorziamenti spiegano la loro validità dalla successiva Assemblea dei Delegati e decadono il giorno precedente all'Assemblea dei Delegati dell'anno seguente.
    All'infuori degli scopi previsti dall'art. 28 c. 2 del Regolamento Generale e dal presente articolo, le Sezioni consorziate conservano la loro individualità ed autonomia.

    Art. 6: Funzionamento
    Per ogni Assemblea ha luogo la verifica dei poteri da parte di una commissione composta da un Revisore dei Conti del Convegno e da due soci della Sezione ospitante, designati dal Presidente del Convegno.
    L'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione, anche per delega, di almeno un terzo delle Sezioni del Convegno.
    L'Assemblea elegge un Presidente (di preferenza il Presidente della Sezione ospitante) e, su proposta di questi, un Segretario e almeno tre scrutatori.
    Ogni Delegato dispone di un voto e può essere portatore di deleghe in numero non superiore a tre, purchè rilasciate da Delegati appartenenti alla medesima regione, e vistate per approvazione dal Presidente delle rispettive Sezioni.
    Le votazioni si effettuano per alzata di mano o per scheda segreta, deve sempre usarsi la scheda segreta quando le votazioni riguardino elezioni o designazioni alle cariche sociali, o comunque riportino giudizi su persone, o quando lo richieda un numero di Delegati non inferiore a un decimo dei presenti o rappresentati.
    Le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero delle Sezioni e dei Delegati presenti, e si ritengono approvate quando abbiano riportato la maggioranza dei voti espressi, comparata sul numero dei Delegati presenti, comprese le deleghe.
    L'Assemblea può deliberare solo sugli argomenti inclusi nell'ordine del giorno diramato con la convocazione.
    Le Sezioni, le Delegazioni Regionali, gli Organi Tecnici Periferici e i Delegati possono segnalare al Comitato argomenti da porre all'ordine del giorno delle assembee, con le modalità ed entro i tempi previsti dal Comitato di Coordinamento.

    PRESIDENTE DEL CONVEGNO

    Art. 7: Funzioni
    Il Presidente del Convegno, eletto dal'Assemblea delle Sezioni:
    - rappresenta il Convegno,
    - presiede e rappresenta il Comitato di Coordinamento,
    - convoca l'Assemblea del Convegno indetta dal Comitato di Coordinamento,
    - adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato di Coordinamento,con l'obbligo di sottoporli a ratifica alla prima riunione del Comitato,
    - dura in carica tre anni e può essere rieletto una prima volta consecutivamente; può essere rieletto dopo almeno un anno di interruzione.

    COMITATO DI COORDINAMENTO

    Art. 8: Istituzione
    E' composto da 5 membri eletti dall'Assemblea delle Sezioni con i criteri dettati dall'art. 5 del presente Regolamento, e dai tre Presidenti delle Delegazioni Regionali.
    Ciascun componente dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente per un solo triennio, ma può esserlo ancora dopo almeno un anno di interruzione.
    Ove nel corso del triennio, in caso di dimissioni anche di un solo dei componenti del Comitato, si procederà alla sostituzione mediante votazione in occasione della prima riunione del Convegno. I nuovi eletti assumeranno l'anzianità di carica di chi sostituiscono.
    E' presieduto dal Presidente del Convegno, ed alla prima riunione elegge due VicePresidenti ed un Segretario, quest'ultimo anche al di fuori dei suoi componenti (in tale caso senza diritto di voto).
    Il Comitato è rappresentato dal suo Presidente e, in sua assenza, dal VicePresidente più anziano in carica.
    Quando si procede a votazioni, a parità di voti, prevale quello di chi presiede; tutte le votazioni riguardanti persone devono avvenire a scheda segreta.

    Art. 9: Compiti e poteri
    Il Comitato mette in esecuzione le deliberazioni dell'Assemblea delle Sezioni, promuove e favorisce tutte le iniziative utili al perseguimento degli scopi istituzionali del C.A.I. sul territorio del Convegno, coordinandole in funzione delle diverse realtà regionali.

    Più specificatamente, il comitato:
    a) indice le Assemblee del Convegno, di concerto con le Sezioni designate a curarne l'organizzazione, e ne redige l'ordine del giorno,
    b) predispone i bilanci annuali consuntivi e preventivi,
    c) di concerto con le Delegazioni Regionali e con le commissioni facenti parte del Convegno programma gli interventi a medio e lungo termine mediante elaborazione di piani pluriennali, che verranno discussi ed approvati dall'Assemblea delle Sezioni,
    d) affida alle Delegazioni Regionali lo svolgimento dei programmi da intraprendere in collaborazione con gli enti locali,
    e) coordina l'attività e le iniziative delle diverse Delegazioni Regionali del Convegno,
    f) trasmette immediatamente alla Sede Centrale i risultati delle elezioni o delle designazioni alle varie cariche sociali,
    g) delibera sulle domande di costituzione di nuove Sezioni, previa acquisizione del parere motivato di tutte le Sezioni interessate per territorio, determinando la zona sulla quale la nuova Sezione svolgerà attività stabile e continuativa.
    h) approva la costituzione di nuove Sottosezioni, a condizione che i relativi regolamenti sezionali ne prevedano la costituzione e ne disciplinino i rapporti con la Sezione.
    i) invia alla Presidenza Generale del C.A.I. una relazione annuale sulla attività svolta,
    l) invia alla Segreteria Generale entro trenta giorni dalla approvazione da parte dell'Assemblea delle Sezioni per la ratifica da parte del Consiglio Centrale, il Regolamento del proprio Convegno e delle Delegazioni Regionali o le sue modifiche,
    m) decide in primo grado sui ricorsi presentati ai sensi dell'art. 14 c. 1 del Regolamento Generale,
    n) decide definitivamente sui ricorsi presentati dai soci avverso provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Generale,
    o) decide in secondo grado, inappellabilmente, sui ricorsi presentati, ai sensi del'art. 33 del Regolamento Generale, avverso i provvedimenti di scioglimento di una Sottosezione,
    p) esperisce il tentativo di conciliazione nelle controversie deferite al suo giudizio ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Generale,
    q) ratifica i regolamenti ed i programmi degli Organi Tecnici interregionali e regionali costituiti nell'ambito del Convegno, che già abbiano ricevuto l'approvazione dei corrispondenti O.T.C., e ne autorizza iniziative che coinvolgono il nome del C.A.I. al di fuori del sodalizio,
    r) interpone in via preventiva i propri buoni uffici, anche su segnalazione delle Delegazioni, ogni qualvolta si evidenzino, a livello sezionale o locale, situazioni suscettibili di conseguenze pregiudizievoli per il corpo sociale e per l'immagine del Club Alpino Italiano.
    s) valuta le attività istituzionali delle Sezioni,
    t) stabilisce i tempi e le modalità per la presentazione delle varie candidature.
    Le riunioni del Comitato sono indette dal Presidente, il quale, quando sono in discussione argomenti di carattere generale e di comune interesse, può invitare a parteciparvi con solo voto consultivo, i componenti degli Organi Tecnici Centrali espressi dal Convegno, i Presidenti delle Commissioni regionali e interregionali, i Delegati del C.N.S.A.S.; può invitare altre persone di cui ritenga utile la presenza per particolari competenze specifiche.

    Alle riunioni del Comitato devono sempre essere invitati i componenti del collegio dei Revisori dei Conti del Convegno ed anche i Consiglieri Centrali, i Revisori dei Conti Centrali e i Probiviri espressi dal Convegno; possono anche partecipare i Past-President e gli invitati dal Presidente; in sede giurisdizionale, peraltro, possono partecipare solo i componenti del Comitato di Coordinamento.

    COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

    Art. 10: istituzione e funzioni
    E' costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea delle Sezioni tra i suoi soci, su designazione delle Assemblee regionali, con gli stessi criteri e con le stesse limitazioni applicabili alla elezione del Comitato di Coordinamento.
    Elegge tra i suoi membri il Presidente.
    Esercita il controllo contabile e amministrativo sulla gestione finanziaria ed economica del Convegno, ne esamina i bilanci ed i piani pluriennali di attività, relazionando per iscritto all'Assemblea delle Sezioni prima delle relative approvazioni.

    ORGANI A LIVELLO REGIONALE

    Art. 11: Assemblea delle Sezioni
    Le Sezioni di una stessa regione si riuniscono in assemblea almeno due volte l'anno durante le due riunioni del Convegno L.P.V. per esaminare e discutere problemi comuni alle Sezioni stesse.
    L'Assemblea ha le seguenti competenze:
    a) elegge i componenti della Delegazione Regionale,
    b) può formulare proposte al Comitato di Coordinamento o al Convegno di appartenenza su tutte le materie di competenza di questi organi,
    c) può segnalare al Comitato di Coordinamento nominativi di candidati alla elezione alle cariche sociali a livello centrale e di Convegno,
    d) formula un proprio Regolamento.

    Art. 12: Delegazione Regionale - costituzione
    Nell'ambito del Convegno L.P.V. operano tre Delegazioni, una per ciascuna delle regioni che definiscono l'ambito territoriale del Convegno stesso.
    Le Sezioni di ciascuna regione eleggono i componenti della Delegazione Regionale in numero di cinque, esprimendo ogni Sezione un solo voto.
    Questi durano in carica tre anni, possono essere rieletti una prima volta consecutivamente e possono ancora essere rieletti dopo almeno un anno di interruzione.
    Ove nel corso del triennio, in caso di dimissioni anche di un solo dei componenti delle Delegazioni, si procederà alla sostituzione mediante votazione in occasione della prima Assemblea del Convegno. I nuovi eletti assumeranno l'anzianità di carica di chi sostituiscono.
    Nella sua prima riunione la Delegazione elegge il Presidente, un VicePresidente e nomina un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti. In questa ultima ipotesi,il Segretario non ha diritto di voto.
    Nelle votazioni, a parità di voti, prevale quello di chi presiede.

    Art. 13: Competenze e funzioni
    La Delegazione Regionale ha il compito principale di mantenere i contatti con le autorità regionali e con gli altri enti locali, curando gli interessi delle Sezioni, che rappresenta unitariamente; cura altresì gli interessi di Sezioni non appartenenti alla regione, che siano proprietarie di rifugi o opere alpine sul territorio di competenza , e limitatamente alla tutela di dette opere.
    Nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Centrale, dal Comitato di Coordinamento e avvalendosi anche della consultazione dei componenti O.T.P. , ogni Delegazione promuoverà rapporti con le regioni e le altre autorità locali al fine di instaurare una collaborazione permanente in tema di tutela della montagna e di interventi riguardanti i rifugi e le varie opere alpine, secondo le competenze attribuite a questi enti dalla L. 03.12.1971 n. 1102 e dalle successive legislazioni regionali.
    Alle Sezioni è fatto divieto, fatti salvi i casi di particolare urgenza, di inoltrare direttamente alle regioni e agli altri enti locali domande tendenti ad ottenere contributi finanziari per le proprie iniziative, senza avere ottenuto la preventiva approvazione da parte della Delegazione Regionale
    In materia di interventi per rifugi e opere alpine, la Delegazione formulerà in accordo con la competente Commissione zonale rifugi, anche attraverso piani pluriennali, graduatorie di priorità delle domande, che saranno vincolanti per tutte le Sezioni della regione.
    L'inosservanza, da parte delle Sezioni, delle disposizioni contenute nei due commi che precedono, rientra nelle previsioni dell'art. 27 c. 1 Regolamento Generale.
    La Delegazione fornisce alle Sezioni della regione ogni utile collaborazione, soprattutto nei rapporti con le autorità amministrative locali per la soluzione dei loro problemi. Presenta proposte, avanza richieste, concorda provvidenze, riceve specifica delega dalle Sezioni stesse, per questioni particolari, sempre nell'ambito delle direttive del Comitato e nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale.
    Riferisce al Comitato di Coordinamento e all'Assemblea del Convegno sui programmi, sull'azione svolta ed i risultati conseguiti nonchè su eventuali fenomeni che possono turbare la normale attività di una o più Sezioni, danneggiando l'immagine del Club Alpino Italiano. Non può assumere impegni che coinvolgano il sodalizio se non delegata dal Consiglio Centrale, tramite il Comitato di Coordinamento.
    Nel caso di richiesta di contributi per iniziative comuni a più Sezioni, fatta eccezione per il C.N.S.A.S., è autorizzata a riscuotere i contributi stessi per conto delle Sezioni che per tali iniziative rappresenta. Le Delegazioni del Convegno si incontreranno periodicamente dandone tempestiva notizia alla Presidenza del Convegno per uno scambio di informazioni e per meglio coordinare le rispettive iniziative.
    Le Delegazioni possono essere convocate dal Presidente del Comitato di Coordinamento. Alle riunioni possono intervenire con voto consultivo i Consiglieri Centrali L.P.V. nonchè i membri del Comitato di Coordinamento Delegati dal Presidente del Comitato stesso.
    E' facoltà della Delegazione riunire una volta l'anno i Presidenti delle Sezioni che rappresenta, nonchè i Reggenti delle Sottosezioni, per consentire un adeguato scambio di idee sui problemi e le iniziative a livello regionale.

    ORGANI TECNICI INTERREGIONALI E REGIONALI

    Art. 14: Commissioni interregionali e regionali
    Nell'ambito del Convegno possono costituirsi Commissioni interregionali e regionali per i vari settori di attività; la loro costituzione ed il loro funzionamento sono regolati dall'art. 56 c. 2 del Regolamento Generale e dalle rispettive norme di attuazione.

    NORME FINALI

    Art. 15: Convocazione degli organi collegiali
    Gli organi collegiali vengono convocati dal loro Presidente o da chi ne fa le veci.
    Nel caso di rinnovo di tali organi, la prima convocazione spetta al Presidente o ad in VicePresidente del Comitato.

    Art. 16: Contributi e assegnazioni al convegno
    Le Sezioni versano annualmente al Convegno, per il funzionamento dello stesso, un contributo proporzionale al numero dei propri soci la cui entità è stabilita periodicamente dall'Assemblea del Convegno stesso.
    Tutte le somme comunque assegnate al Convegno devono, a cura del Presidente, essere versate su un conto corrente bancario o postale intestato al Convegno. Il Presidente ha facoltà di effettuare operazioni bancarie ordinarie e straordinarie anche verso terzi, con possibilità di delega.
    Il Presidente ha facoltà di nominare delegati per le operazioni sui conti correnti intestati al Convegno.
    Le Sezioni particolari e nazionali verseranno un contributo fisso determinato periodicamente dall'Assemblea del Convegno.

    Art. 17: Archivio storico
    E' costituito l'archivio storico del Convegno. A cura del Segretario del Comitato di Coordinamento saranno trasmessi all'archivio storico tutti i documenti che rivestano particolare importanza storica.

    Art. 18: Approvazione e modifiche del regolamento
    Il presente Regolamento e le sue eventuali modifiche devono essere approvate da almeno due terzi delle Sezioni votanti, e sono operanti solo dopo la ratifica da parte del Consiglio Centrale.
    Qualora l'Assemblea dei Delegati approvi modifiche allo Statuto o al Regolamento Generale del C.A.I. nelle parti relative alla regolamentazione dei Convegni e delle Delegazioni Regionali, si riterranno automaticamente abrogate tutte le parti del presente Regolamento in contrasto con la nuova normativa; il Regolamento dovrà quindi essere integrato e adeguato alla nuova normativa alla prima Assemblea utile successiva.

    Art. 19: Norma transitoria
    Con l'entrata in vigore del presente Regolamento varia l'anzianità delle cariche elettive dei componenti del Comitato di Coordinamento e delle Delegazioni.
    Entro il primo anno scadranno i tre VicePresidenti e due dei componenti elettivi del Comitato; l'Assemblea procederà alla elezione di due componenti del Comitato.
    Entro il secondo anno scadranno due dei componenti elettivi del Comitato; l'Assemblea procederà alla elezione di due componenti del Comitato.
    Entro il terzo anno scadrà il Presidente e l'ultimo componente elettivo del Comitato; l'Assemblea procederà alla elezione del Presidente e di un componente del Comitato.
    I nominativi delle persone in scadenza al primo ed al secondo anno saranno designati per estrazione a sorte. Analogo criterio sarà adottato per i componenti delle Delegazioni.

    Art. 20: Rinvio
    Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, vigono e verranno applicate , anche per analogia, le norme dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.

  • Ultimo aggiornamento 22 novembre 1998

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