Art. 2: Organi del
Convegno
Sono organi del
Convegno:
a) l'Assemblea delle
Sezioni,
b) il Presidente,
c) il Comitato di
Coordinamento,
d) il Collegio dei
Revisori dei conti.ASSEMBLEA
DELLE SEZIONI
Art. 3:
Costituzione
Partecipano
all'Assemblea, con diritto di voto, tutte
le Sezioni del Convegno, nonchè un
rappresentante del gruppo Occidentale
C.A.A.I., ed uno del comitato A.G.A.I.;
questi ultimi possono esprimere un solo
voto ciascuno.
Partecipano
all'assemblea inoltre:
- il Presidente
generale del C.A.I.,
- i componenti del
Consiglio Centrale, dei collegi centrali
dei Revisori dei conti e dei Probiviri
espressi dal Convegno,
- i componenti del
Comitato di Coordinamento,
- i componenti del
Collegio dei Revisori dei conti del
Convegno,
- i componenti delle
Delegazioni regionali,
- i componenti degli
O.T.P., nonchè degli O.T.C. soci di
Sezioni del Convegno.
Possono infine
presenziare le persone invitate dalla
Presidenza del Convegno e dalla sezione
organizzatrice.
L'assemblea deve
essere indetta dal Comitato di
Coordinamento, in seduta ordinaria,
almeno due volte l'anno, rispettivamente
entro il 31 marzo ed il 30 novembre;
in seduta straordinaria, può essere
indetta quando lo ritenga necessario il
Comitato di Coordinamento o ne faccia
richiesta motivata attraverso le Sezioni
un terzo dei Delegati dell'intero
Convegno, ovvero un terzo delle Sezioni
stesse.
Le convocazioni,
contenenti l'ordine del giorno, dovranno
essere spedite almeno trenta giorni prima
della data fissata.
All'organizzazione di
ciascuna Assemblea provvede una sezione
del Convegno che ne abbia fatto richiesta
e che sia stata designata dal Comitato di
Coordinamento. In difetto di richieste,
all'organizzazione provvederà il
Comitato di Coordinamento.
Art. 4: Compiti
e poteri
L'Assemblea delle
Sezioni è l'organo sovrano a livello di
Convegno, nel rispetto della normativa e
delle competenze stabilite dallo Statuto
e dal Regolamento Generale del C.A.I.,
nonchè della autonomia delle Sezioni
così come garantita dall'art. 12 dello
Statuto.
L'Assemblea, ai sensi dell'art. 35 del
Regolamento Generale:
a) elegge i componenti
del Consiglio Centrale attribuiti al
proprio raggruppamento di Sezioni,
b) nomina i componenti
del Comitato elettorale per l'Assemblea
dei Delegati,
c) propone
all'Assemblea dei Delegati per
l'elezione: il Presidente Generale, i
VicePresidenti Generali, i componenti del
Collegio dei Revisori dei Conti e del
Collegio dei Probiviri,
d) elegge il
Presidente del Convegno,
e) elegge i componenti
del Comitato di Coordinamento e del
collegio dei Revisori dei Conti del
Convegno,
f) elegge i componenti
degli Organi Tecnici Periferici di
competenza del Convegno,
g) propone al
Consiglio Centrale, per la loro nomina, i
componenti degli Organi Tecnici Centrali,
h) approva e modifica
il Regolamento del Convegno e approva i
Regolamenti delle Delegazioni Regionali,
i) propone al
Consiglio Centrale argomenti da inserire
all'ordine del giorno dell'Assemblea dei
Delegati,
l) approva i bilanci
consuntivi e preventivi, approva e
modifica i piani pluriennali di
attività, predisposti dal Comitato di
Coordinamento.
Le candidature possono
essere presentate soltanto dalle Sezioni
di appartenenza, dal Comitato di
Coordinamento e dagli O.T.P.; per questi
ultimi limitatamente ai settori di
competenza.
Art. 5:
Rappresentanze Sezionali - Consorziamento
Le Sezioni del
Convegno partecipano all'Assemblea con le
rappresentanze stabilite dall'art. 17 c.
2 dello Statuto.
Quando l'Assemblea è
chiamata a deliberare sulle materie
previste dalle lettere a), b) e c)
dell'articolo precedente,si applicano le
limitazioni al diritto di voto stabilite
dall'art. 28 c. 1 del Regolamento
Generale, per le materie restanti le
votazioni verranno effettuate non per
Delegati ma per Sezioni (ogni Sezione un
solo voto).
Le Sezioni che vengono
a trovarsi private del diritto di voto
per le lettere a),b) e c), possono
consorziarsi, ai fini dell'esercizio di
tale diritto, fino a raggiungere il
numero minimo di duecentocinquanta soci;
il consorziamento potrà avvenire tra
Sezioni dello stesso comprensorio, della
stessa provincia, ma comunque della
stessa regione.
Le Sezioni interessate
a uno stesso consorzio dovranno
costituirlo mediante delibera
dell'Assemblea dei soci adottata a
maggioranza dei votanti; con la stessa
delibera l'Assemblea dovrà designare il
nominativo del Delegato che le
rappresenterà, oppure dovrà dare
mandato al Presidente della Sezione di
scegliere il Delegato di concerto con i
Presidenti delle altre Sezioni
interessate.
Nel contempo le
Sezioni dovranno concordare norme
regolamentari idonee a garantire un buon
funzionamento del consorzio, avvalendosi
anche della collaborazione delle
Delegazioni Regionali , che avranno cura
di favorire una uniformità di
regolamentazione anche mediante
elaborazione di alcune norme quadro.
Entro il 31 marzo
di ogni anno i Presidenti dovranno far
pervenire alla Segreteria Generale e al
Comitato di Coordinamento la
comunicazione prevista dall'art. 28 c. 2
del Regolamento Generale o, nel caso di
consorzi a durata ultra-annuale, la
comunicazione del nominativo del
Delegato.
In mancanza di
esplicita diversa previsione, i
consorziamenti spiegano la loro validità
dalla successiva Assemblea dei Delegati e
decadono il giorno precedente
all'Assemblea dei Delegati dell'anno
seguente.
All'infuori degli
scopi previsti dall'art. 28 c. 2 del
Regolamento Generale e dal presente
articolo, le Sezioni consorziate
conservano la loro individualità ed
autonomia.
Art. 6:
Funzionamento
Per ogni Assemblea ha
luogo la verifica dei poteri da parte di
una commissione composta da un Revisore
dei Conti del Convegno e da due soci
della Sezione ospitante, designati dal
Presidente del Convegno.
L'Assemblea è
validamente costituita con la
partecipazione, anche per delega, di
almeno un terzo delle Sezioni del
Convegno.
L'Assemblea elegge un
Presidente (di preferenza il Presidente
della Sezione ospitante) e, su proposta
di questi, un Segretario e almeno tre
scrutatori.
Ogni Delegato dispone
di un voto e può essere portatore di
deleghe in numero non superiore a tre,
purchè rilasciate da Delegati
appartenenti alla medesima regione, e
vistate per approvazione dal Presidente
delle rispettive Sezioni.
Le votazioni si
effettuano per alzata di mano o per
scheda segreta, deve sempre usarsi la
scheda segreta quando le votazioni
riguardino elezioni o designazioni alle
cariche sociali, o comunque riportino
giudizi su persone, o quando lo richieda
un numero di Delegati non inferiore a un
decimo dei presenti o rappresentati.
Le deliberazioni sono
valide qualunque sia il numero delle
Sezioni e dei Delegati presenti, e si
ritengono approvate quando abbiano
riportato la maggioranza dei voti
espressi, comparata sul numero dei
Delegati presenti, comprese le deleghe.
L'Assemblea può
deliberare solo sugli argomenti inclusi
nell'ordine del giorno diramato con la
convocazione.
Le Sezioni, le
Delegazioni Regionali, gli Organi Tecnici
Periferici e i Delegati possono segnalare
al Comitato argomenti da porre all'ordine
del giorno delle assembee, con le
modalità ed entro i tempi previsti dal
Comitato di Coordinamento.
PRESIDENTE
DEL CONVEGNO
Art. 7: Funzioni
Il Presidente del
Convegno, eletto dal'Assemblea delle
Sezioni:
- rappresenta il
Convegno,
- presiede e
rappresenta il Comitato di Coordinamento,
- convoca l'Assemblea
del Convegno indetta dal Comitato di
Coordinamento,
- adotta, in caso di
urgenza, i provvedimenti di competenza
del Comitato di Coordinamento,con
l'obbligo di sottoporli a ratifica alla
prima riunione del Comitato,
- dura in carica tre
anni e può essere rieletto una prima
volta consecutivamente; può essere
rieletto dopo almeno un anno di
interruzione.
COMITATO
DI COORDINAMENTO
Art. 8:
Istituzione
E' composto da 5
membri eletti dall'Assemblea delle
Sezioni con i criteri dettati dall'art. 5
del presente Regolamento, e dai tre
Presidenti delle Delegazioni Regionali.
Ciascun componente
dura in carica tre anni ed è
rieleggibile consecutivamente per un solo
triennio, ma può esserlo ancora dopo
almeno un anno di interruzione.
Ove nel corso del
triennio, in caso di dimissioni anche di
un solo dei componenti del Comitato, si
procederà alla sostituzione mediante
votazione in occasione della prima
riunione del Convegno. I nuovi eletti
assumeranno l'anzianità di carica di chi
sostituiscono.
E' presieduto dal
Presidente del Convegno, ed alla prima
riunione elegge due VicePresidenti ed un
Segretario, quest'ultimo anche al di
fuori dei suoi componenti (in tale caso
senza diritto di voto).
Il Comitato è
rappresentato dal suo Presidente e, in
sua assenza, dal VicePresidente più
anziano in carica.
Quando si procede a
votazioni, a parità di voti, prevale
quello di chi presiede; tutte le
votazioni riguardanti persone devono
avvenire a scheda segreta.
Art. 9: Compiti e
poteri
Il Comitato mette in esecuzione le
deliberazioni dell'Assemblea delle
Sezioni, promuove e favorisce tutte le
iniziative utili al perseguimento degli
scopi istituzionali del C.A.I. sul
territorio del Convegno, coordinandole in
funzione delle diverse realtà regionali.
Più
specificatamente, il comitato:
a) indice le Assemblee
del Convegno, di concerto con le Sezioni
designate a curarne l'organizzazione, e
ne redige l'ordine del giorno,
b) predispone i
bilanci annuali consuntivi e preventivi,
c) di concerto con le
Delegazioni Regionali e con le
commissioni facenti parte del Convegno
programma gli interventi a medio e lungo
termine mediante elaborazione di piani
pluriennali, che verranno discussi ed
approvati dall'Assemblea delle Sezioni,
d) affida alle
Delegazioni Regionali lo svolgimento dei
programmi da intraprendere in
collaborazione con gli enti locali,
e) coordina
l'attività e le iniziative delle diverse
Delegazioni Regionali del Convegno,
f) trasmette
immediatamente alla Sede Centrale i
risultati delle elezioni o delle
designazioni alle varie cariche sociali,
g) delibera sulle
domande di costituzione di nuove Sezioni,
previa acquisizione del parere motivato
di tutte le Sezioni interessate per
territorio, determinando la zona sulla
quale la nuova Sezione svolgerà
attività stabile e continuativa.
h) approva la
costituzione di nuove Sottosezioni, a
condizione che i relativi regolamenti
sezionali ne prevedano la costituzione e
ne disciplinino i rapporti con la
Sezione.
i) invia alla
Presidenza Generale del C.A.I. una
relazione annuale sulla attività svolta,
l) invia alla
Segreteria Generale entro trenta giorni
dalla approvazione da parte
dell'Assemblea delle Sezioni per la
ratifica da parte del Consiglio Centrale,
il Regolamento del proprio Convegno e
delle Delegazioni Regionali o le sue
modifiche,
m) decide in primo
grado sui ricorsi presentati ai sensi
dell'art. 14 c. 1 del Regolamento
Generale,
n) decide
definitivamente sui ricorsi presentati
dai soci avverso provvedimenti
disciplinari ai sensi dell'art. 15 del
Regolamento Generale,
o) decide in secondo
grado, inappellabilmente, sui ricorsi
presentati, ai sensi del'art. 33 del
Regolamento Generale, avverso i
provvedimenti di scioglimento di una
Sottosezione,
p) esperisce il
tentativo di conciliazione nelle
controversie deferite al suo giudizio ai
sensi dell'art. 31 del Regolamento
Generale,
q) ratifica i
regolamenti ed i programmi degli Organi
Tecnici interregionali e regionali
costituiti nell'ambito del Convegno, che
già abbiano ricevuto l'approvazione dei
corrispondenti O.T.C., e ne autorizza
iniziative che coinvolgono il nome del
C.A.I. al di fuori del sodalizio,
r) interpone in via
preventiva i propri buoni uffici, anche
su segnalazione delle Delegazioni, ogni
qualvolta si evidenzino, a livello
sezionale o locale, situazioni
suscettibili di conseguenze
pregiudizievoli per il corpo sociale e
per l'immagine del Club Alpino Italiano.
s) valuta le attività
istituzionali delle Sezioni,
t) stabilisce i tempi e le modalità per
la presentazione delle varie candidature.
Le riunioni del Comitato sono indette dal
Presidente, il quale, quando sono in
discussione argomenti di carattere
generale e di comune interesse, può
invitare a parteciparvi con solo voto
consultivo, i componenti degli Organi
Tecnici Centrali espressi dal Convegno, i
Presidenti delle Commissioni regionali e
interregionali, i Delegati del
C.N.S.A.S.; può invitare altre persone
di cui ritenga utile la presenza per
particolari competenze specifiche.
Alle riunioni del
Comitato devono sempre essere invitati i
componenti del collegio dei Revisori dei
Conti del Convegno ed anche i Consiglieri
Centrali, i Revisori dei Conti Centrali e
i Probiviri espressi dal Convegno;
possono anche partecipare i
Past-President e gli invitati dal
Presidente; in sede giurisdizionale,
peraltro, possono partecipare solo i
componenti del Comitato di Coordinamento.
COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 10:
istituzione e funzioni
E' costituito da tre
membri, eletti dall'Assemblea delle
Sezioni tra i suoi soci, su designazione
delle Assemblee regionali, con gli stessi
criteri e con le stesse limitazioni
applicabili alla elezione del Comitato di
Coordinamento.
Elegge tra i suoi
membri il Presidente.
Esercita il controllo
contabile e amministrativo sulla gestione
finanziaria ed economica del Convegno, ne
esamina i bilanci ed i piani pluriennali
di attività, relazionando per iscritto
all'Assemblea delle Sezioni prima delle
relative approvazioni.
ORGANI
A LIVELLO REGIONALE
Art. 11:
Assemblea delle Sezioni
Le Sezioni di una
stessa regione si riuniscono in assemblea
almeno due volte l'anno durante le due
riunioni del Convegno L.P.V. per
esaminare e discutere problemi comuni
alle Sezioni stesse.
L'Assemblea ha le
seguenti competenze:
a) elegge i componenti
della Delegazione Regionale,
b) può formulare
proposte al Comitato di Coordinamento o
al Convegno di appartenenza su tutte le
materie di competenza di questi organi,
c) può segnalare al
Comitato di Coordinamento nominativi di
candidati alla elezione alle cariche
sociali a livello centrale e di Convegno,
d) formula un proprio
Regolamento.
Art. 12:
Delegazione Regionale - costituzione
Nell'ambito del
Convegno L.P.V. operano tre Delegazioni,
una per ciascuna delle regioni che
definiscono l'ambito territoriale del
Convegno stesso.
Le Sezioni di ciascuna
regione eleggono i componenti della
Delegazione Regionale in numero di
cinque, esprimendo ogni Sezione un solo
voto.
Questi durano in
carica tre anni, possono essere rieletti
una prima volta consecutivamente e
possono ancora essere rieletti dopo
almeno un anno di interruzione.
Ove nel corso del
triennio, in caso di dimissioni anche di
un solo dei componenti delle Delegazioni,
si procederà alla sostituzione mediante
votazione in occasione della prima
Assemblea del Convegno. I nuovi eletti
assumeranno l'anzianità di carica di chi
sostituiscono.
Nella sua prima
riunione la Delegazione elegge il
Presidente, un VicePresidente e nomina un
Segretario anche al di fuori dei suoi
componenti. In questa ultima ipotesi,il
Segretario non ha diritto di voto.
Nelle votazioni, a
parità di voti, prevale quello di chi
presiede.
Art. 13:
Competenze e funzioni
La Delegazione
Regionale ha il compito principale di
mantenere i contatti con le autorità
regionali e con gli altri enti locali,
curando gli interessi delle Sezioni, che
rappresenta unitariamente; cura altresì
gli interessi di Sezioni non appartenenti
alla regione, che siano proprietarie di
rifugi o opere alpine sul territorio di
competenza , e limitatamente alla tutela
di dette opere.
Nel rispetto delle
direttive impartite dal Consiglio
Centrale, dal Comitato di Coordinamento e
avvalendosi anche della consultazione dei
componenti O.T.P. , ogni Delegazione
promuoverà rapporti con le regioni e le
altre autorità locali al fine di
instaurare una collaborazione permanente
in tema di tutela della montagna e di
interventi riguardanti i rifugi e le
varie opere alpine, secondo le competenze
attribuite a questi enti dalla L.
03.12.1971 n. 1102 e dalle successive
legislazioni regionali.
Alle Sezioni è fatto
divieto, fatti salvi i casi di
particolare urgenza, di inoltrare
direttamente alle regioni e agli altri
enti locali domande tendenti ad ottenere
contributi finanziari per le proprie
iniziative, senza avere ottenuto la
preventiva approvazione da parte della
Delegazione Regionale
In materia di
interventi per rifugi e opere alpine, la
Delegazione formulerà in accordo con la
competente Commissione zonale rifugi,
anche attraverso piani pluriennali,
graduatorie di priorità delle domande,
che saranno vincolanti per tutte le
Sezioni della regione.
L'inosservanza, da
parte delle Sezioni, delle disposizioni
contenute nei due commi che precedono,
rientra nelle previsioni dell'art. 27 c.
1 Regolamento Generale.
La Delegazione
fornisce alle Sezioni della regione ogni
utile collaborazione, soprattutto nei
rapporti con le autorità amministrative
locali per la soluzione dei loro
problemi. Presenta proposte, avanza
richieste, concorda provvidenze, riceve
specifica delega dalle Sezioni stesse,
per questioni particolari, sempre
nell'ambito delle direttive del Comitato
e nell'osservanza dello Statuto e del
Regolamento Generale.
Riferisce al Comitato
di Coordinamento e all'Assemblea del
Convegno sui programmi, sull'azione
svolta ed i risultati conseguiti nonchè
su eventuali fenomeni che possono turbare
la normale attività di una o più
Sezioni, danneggiando l'immagine del Club
Alpino Italiano. Non può assumere
impegni che coinvolgano il sodalizio se
non delegata dal Consiglio Centrale,
tramite il Comitato di Coordinamento.
Nel caso di richiesta
di contributi per iniziative comuni a
più Sezioni, fatta eccezione per il
C.N.S.A.S., è autorizzata a riscuotere i
contributi stessi per conto delle Sezioni
che per tali iniziative rappresenta. Le
Delegazioni del Convegno si incontreranno
periodicamente dandone tempestiva notizia
alla Presidenza del Convegno per uno
scambio di informazioni e per meglio
coordinare le rispettive iniziative.
Le Delegazioni possono
essere convocate dal Presidente del
Comitato di Coordinamento. Alle riunioni
possono intervenire con voto consultivo i
Consiglieri Centrali L.P.V. nonchè i
membri del Comitato di Coordinamento
Delegati dal Presidente del Comitato
stesso.
E' facoltà della
Delegazione riunire una volta l'anno i
Presidenti delle Sezioni che rappresenta,
nonchè i Reggenti delle Sottosezioni,
per consentire un adeguato scambio di
idee sui problemi e le iniziative a
livello regionale.
ORGANI
TECNICI INTERREGIONALI E REGIONALI
Art. 14:
Commissioni interregionali e regionali
Nell'ambito del
Convegno possono costituirsi Commissioni
interregionali e regionali per i vari
settori di attività; la loro
costituzione ed il loro funzionamento
sono regolati dall'art. 56 c. 2 del
Regolamento Generale e dalle rispettive
norme di attuazione.
NORME
FINALI
Art. 15:
Convocazione degli organi collegiali
Gli organi collegiali
vengono convocati dal loro Presidente o
da chi ne fa le veci.
Nel caso di rinnovo di
tali organi, la prima convocazione spetta
al Presidente o ad in VicePresidente del
Comitato.
Art. 16: Contributi
e assegnazioni al convegno
Le Sezioni versano
annualmente al Convegno, per il
funzionamento dello stesso, un contributo
proporzionale al numero dei propri soci
la cui entità è stabilita
periodicamente dall'Assemblea del
Convegno stesso.
Tutte le somme
comunque assegnate al Convegno devono, a
cura del Presidente, essere versate su un
conto corrente bancario o postale
intestato al Convegno. Il Presidente ha
facoltà di effettuare operazioni
bancarie ordinarie e straordinarie anche
verso terzi, con possibilità di delega.
Il Presidente ha
facoltà di nominare delegati per le
operazioni sui conti correnti intestati
al Convegno.
Le Sezioni particolari
e nazionali verseranno un contributo
fisso determinato periodicamente
dall'Assemblea del Convegno.
Art. 17:
Archivio storico
E' costituito
l'archivio storico del Convegno. A cura
del Segretario del Comitato di
Coordinamento saranno trasmessi
all'archivio storico tutti i documenti
che rivestano particolare importanza
storica.
Art. 18:
Approvazione e modifiche del regolamento
Il presente
Regolamento e le sue eventuali modifiche
devono essere approvate da almeno due
terzi delle Sezioni votanti, e sono
operanti solo dopo la ratifica da parte
del Consiglio Centrale.
Qualora l'Assemblea
dei Delegati approvi modifiche allo
Statuto o al Regolamento Generale del
C.A.I. nelle parti relative alla
regolamentazione dei Convegni e delle
Delegazioni Regionali, si riterranno
automaticamente abrogate tutte le parti
del presente Regolamento in contrasto con
la nuova normativa; il Regolamento dovrà
quindi essere integrato e adeguato alla
nuova normativa alla prima Assemblea
utile successiva.
Art. 19: Norma
transitoria
Con l'entrata in
vigore del presente Regolamento varia
l'anzianità delle cariche elettive dei
componenti del Comitato di Coordinamento
e delle Delegazioni.
Entro il primo anno
scadranno i tre VicePresidenti e due dei
componenti elettivi del Comitato;
l'Assemblea procederà alla elezione di
due componenti del Comitato.
Entro il secondo anno
scadranno due dei componenti elettivi del
Comitato; l'Assemblea procederà alla
elezione di due componenti del Comitato.
Entro il terzo anno
scadrà il Presidente e l'ultimo
componente elettivo del Comitato;
l'Assemblea procederà alla elezione del
Presidente e di un componente del
Comitato.
I nominativi delle
persone in scadenza al primo ed al
secondo anno saranno designati per
estrazione a sorte. Analogo criterio
sarà adottato per i componenti delle
Delegazioni.
Art. 20: Rinvio
Per quanto non
esplicitamente previsto dal presente
Regolamento, vigono e verranno applicate
, anche per analogia, le norme dello
Statuto e del Regolamento Generale del
C.A.I.